In quest'ultimo periodo, a causa dell'emergenza sanitaria provocata della diffusione del nuovo
coronavirus Covid-19, è incrementato in modo esponenziale l'utilizzo di prodotti disinfettanti e ad azione igienizzante, si è infatti aperta una vera e propria corsa all'acquisto di gel per la sanificazione delle mani, tuttavia è bene fare chiarezza sull'inquadramento normativo di tali prodotti.
Partiamo innanzitutto dalla definizione di cosmetico indicata dall'articolo 2 del
Regolamento (CE) 1223/2009:
"qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei"
Pertanto ad un prodotto cosmetico possono essere attribuite solo funzioni di
- Pulizia;
- Profumazione;
- Modifica dell'aspetto;
- Protezione;
- Mantenimento in buono stato;
- Correzione degli odori corporei
Da definizione pertanto un prodotto cosmetico non può vantare altre proprietà o azioni al di fuori di quelle precedentemente menzionate.
Azione sanificante/sanitizzante
Un prodotto ad azione
sanificante/sanitizzante elimina e rimuove
organismi nocivi, l'effetto non si esplica mediante la rimozione fisica ma grazie all'azione di principi attivi che appunto eliminano gli organismi nocivi stessi. Tali prodotti rientrano nel campo dei
biocidi che sono definiti dal
Regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, come:
"qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica."
Pertanto, come si evince dalla definizione di
biocida, si tratta di prodotti in grado di
distruggere gli organismi nocivi o comunque di prodotti capaci di rendere innocui gli organismi nocivi stessi attraverso
processi chimici/biologici, pertanto non mediante la sola azione meccanica o fisica.
Azione detergente
I detergenti vengono definiti dall'articolo 2.1 del
Regolamento (CE) 648/2004, relativo ai detergenti, come:
"qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia "laddove per "sostanza" si intendono " gli elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione..." mentre per "lavaggio" la "pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure e "pulizia" indica "il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione".
A differenza dei prodotti precedentemente descritti, i detergenti sono prodotti composti da sostanze chimiche che agiscono mediante la rimozione di "depositi indesiderati" (sporco) esercitando un'azione
fisica o
meccanica e agendo di conseguenza anche sugli organismi nocivi
rimuovendoli fisicamente dalla superficie sulla quale è stato applicato e successivamente risciacquato il detergente. Pertanto nell'ambito della funzione detergente, possono anche esplicare un'azione
igienizzante.
Attribuire a prodotti detergenti, nel contesto delle proprietà igenizzanti ammesse, specifici effetti nei confronti di germi e batteri, anche se attraverso azione meccanica, potrebbe creare nel consumatore una falsa aspettativa nei confronti del prodotto. La presenza di indicazioni sulle modalità di azione del prodotto aiuta a rendere più chiaro il contesto.
Pertanto ad un prodotto detergente, ovvero un prodotto contenente tensioattivi, in grado di "allontanare" fisicamente germi e batteri tramite la propria azione lavante può essere attribuita un'azione igienizzante.
In conclusione
Tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione disinfettante sono classificabili come biocidi e necessitano di una specifica
autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che vantano un'azione "
sanitizzante/sanificante" rientrano nella definizione di prodotti biocidi.
Prodotti che non contengono tensioattivi e che in generale non sono caratterizzati da un'
azione detergente, non possono vantare effetti igienizzanti.
Pertanto i prodotti cosmetici non possono vantare azione sanitizzante, sanificante, antisettica o igienizzante. Le proprietà igienizzanti possono essere dichiarate solo a condizione che il cosmetico sia un detergente e quindi in grado di determinare la rimozione di microrganismi nocivi mediante la sola azione fisica. Quei prodotti che non sono autorizzati come dispositivi medico chirurgici e che non contengono tensioattivi non possono declamare effetti igienizzanti.
Pertanto è bene attenersi scrupolosamente alla normativa cosmetica e alla definizione di prodotto cosmetico indicata dal Regolamento (CE) 1223/2009 evitando di attribuire al cosmetico funzioni che non possono per definizione essere ad esso attribuite. L'eventuale indicazione dell'azione igienizzante deve essere chiaramente secondaria a quella detergente.
References:
- Regolamento (CE) 1223/2009
- Regolamento (CE) 648/2004
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Circolare del 20 febbraio 2019 del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Immagine:
Designed by user3802032 / Freepik Sei interessato alla commercializzazione di gel mani cosmetici e necessiti di assistenza normativa? Chiedi gratuitamente un preventivo e verrai ricontattato al più presto.