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Il Distributore

del 02/10/2019

Chi è il Distributore

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce il Distributore come

" una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario ".

 
Come indicato nell'Articolo 4 del Regolamento:

" Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili. "

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmeĀ­tico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento. 

Obblighi del Distributore nell'ambito della Sicurezza

I distributori, quando immettono sul mercato un cosmetico, hanno specifici obblighi infatti, prima di rendere il prodotto disponibile sul mercato e quando il cosmetico è già in commercio, devono verificare importanti aspetti:
  • Verifica la conformità dell'etichettatura e la presenza di informazioni obbligatorie in etichetta;
  • Assicura condizioni di trasporto e di stoccaggio adeguate in modo da non compromettere la conformità ai requisiti del Regolamento;
  • Collabora con la Persona Responsabile e le autorità competenti degli Stati membri. 


Verifica della conformità dell'etichettatura

Il Distributore, come indicato precedentemente, tra i suoi obblighi, deve verificare l'idoneità dell'etichettatura e la sua conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 controllando che:
  • L'etichetta contenga le informazioni previste dall'Articolo 19;
  • Siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'Articolo 19;
  • Non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'Articolo 19 


Distributore e obblighi relativi al CPNP

Agli obblighi precedentemente indicati, si aggiunge anche l'obbligo di trasmissione della notifica al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) quando:
  • Il Distributore traduce l'etichetta nella lingua dello Stato membro presso il quale intende mettere a disposizione il cosmetico ma non apporta altre modifiche. In questo caso dovrà registrarsi come Distributore e trasmettere la notifica dell'etichetta;
  • Il Distributore viene designato dalla Persona Responsabile o quando immette sul mercato dello Stato membro un prodotto cosmetico a proprio nome o a proprio marchio e quando apporta modifiche sostanziali all'etichetta (ad esempio variazione del nome del prodotto o delle modalità d'uso).


Distributore e obblighi relativi al P.I.F.

Il Distributore, come indicato nelle linee guida di Cosmetics Europe, in merito al P.I.F. deve collaborare con la Persona Responsabile e le autorità nazionali competenti ogni volta che si renda necessario in modo da assicurare la conformità al Regolamento (CE) 1223/2009.
 
I distributori pertanto cooperano con le Autorità competenti quando quest'ultime richiedano informazioni su prodotti resi disponibili dal distributore sul mercato. I distributori, a seguito di una richiesta motivata dall'autorità nazionale competente devono fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto nella lingua facilmente compresa dall'Autorità dello Stato membro che ha avanzato tali richieste.


Obblighi in caso di non conformità

Se il distributore ritiene che un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) 1223/2009, non mette a disposizione il prodotto sul mercato fino a che replica orologi non verrà reso conforme o, se il prodotto messo a disposizione sul mercato non è conforme al Regolamento, verifica che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme il prodotto o eventualmente ritirarlo o richiamarlo.  orologi replica

Qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute dei consumatori, i distributori informano immediatamente la Persona Responsabile e le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo sul mercato il prodotto cosmetico, il distributore deve indicare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.


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